L’Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 16 bis, L. n. 120/2020)
L’art. 16 bis della L.
Data:
22 Luglio 2021
L’art. 16 bis della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni), modificando l’art. 14 della L. n. 53/1990, ha inserito gli Avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’Ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme nelle procedure elettorali e referendarie.
Si trasmette, in allegato, la comunicazione pervenuta in proposito dal Consiglio Nazionale Forense, invitando gli iscritti all’Albo che fossero interessati a comunicare la propria disponibilità all’Ordine (all’indirizzo pec segreteria@pecavvocatiisernia.it) entro il 25 agosto 2021.
Cordiali saluti.
La Segreteria