Notifica atti giudiziari all’INPS – Operatività e valore legale dei nuovi indirizzi dall’8 marzo 2024
NOTA del Coordinatore Generale legale – Avvocatura Centrale INPS Si comunica che, in data 8 marzo 2024, l’Istituto ha provveduto ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche – Registro PP.
Data:
13 Marzo 2024
NOTA del Coordinatore Generale legale – Avvocatura Centrale INPS
Si comunica che, in data 8 marzo 2024, l’Istituto ha provveduto ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche – Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia – gli indirizzi PEC di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali dell’INPS legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
Sono stati quindi iscritti nel registro PP.AA i nuovi indirizzi di posta elettronica certificata degli organi o articolazioni, anche territoriali, dell’INPS presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi del giudizio, in relazione a specifiche materie, indirizzi dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari (es. notifica.attigiudiziari.XXX@postacert.inps.gov.it), come da elenco che si acclude. È stato altresì iscritto l’indirizzo notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it, dedicato alle notifiche agli Organi presso la Direzione Generale.
La notificazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è, come noto, da considerarsi validamente effettuata, a tutti gli effetti, agli indirizzi PEC registrati e, quanto all’INPS, riportati nell’ elenco allegato, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’art.10 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS.”
Come pure è normativamente previsto, ai sensi dell’art.14 D.L. n.669/1996 (convertito, con modificazioni, in legge n.30/1997), che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto , gli atti di pignoramento e sequestro, nonché i pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e ss. del codice di procedura civile promossi nei confronti dell’INPS devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Si precisa che gli indirizzi PEC non riportati nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche – Registro PP.AA – del Ministero della Giustizia (es. Direzione.provinciale.XXX@postacert.inps.gov.it, di cui all’indice IPA), restando attivi ma destinati alla ricezione di altre comunicazioni, non sono più efficaci ai fini della rituale notifica degli atti giudiziari.
Ai fini della corretta notificazione degli atti giudiziari si raccomanda, pertanto, l’invio esclusivamente all’indirizzo PEC dedicato (es. notifica.attigiudiziari.NOMESEDE@postacert.inps.gov.it) della struttura amministrativa competente e presso cui sia stabilito l’obbligo di notifica dell’atto, evitando duplicazioni di trasmissioni e plurimi invii che inducono diseconomie di gestione.