Codice deontologico degli Avvocati Europei

Testo vincolante per tutti gli Stati membri della UE: tutti gli avvocati che sono iscritti agli ordini di tali paesi sono tenuti a rispettare il Codice nell’esercizio delle loro attività transnazionali all’interno dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera, nonché degli stati associati e osservatori.

(Approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1988, con le modifiche introdotte il 28 novembre 1998 e il 5 dicembre 2002)

1. PREAMBOLO.

1.1. La missione dell’avvocato. In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà ; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente. La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: – il cliente; – i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente; – la professione in generale e ciascun collega in particolare; – la società , per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri.

1.2. La natura delle regole deontologiche.

1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell’avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L’inosservanza di queste regole da parte dell’avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare.

1.2.2. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all’organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato membro considerato, così come alle procedure giudiziarie e amministrative e alla legislazione nazionale. Non è possibile né augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non possono esserlo. Le regole particolari di ciascun ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una base comune.

1.3. Gli obiettivi del codice.

1.3.1. La costruzione progressiva dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo e l’intensificazione dell’attività oltre frontiera dell’avvocato all’interno di questo Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell’interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio economico europeo per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l’ordine forense cui appartiene. La definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti dall’applicazione di una «doppia deontologia», come previsto dall’art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono: – siano riconosciute fin d’ora come espressione della convinzione comune di tutti gli ordini forensi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo; – siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all’attività svolta oltre frontiera dall’avvocato nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo; – siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva armonizzazione. – 18 – Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo conforme a quelle del presente codice. Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all’attività svolta oltre frontiera, l’avvocato resterà soggetto alle regole del proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice.

1.4. Campo di applicazione soggettivo. Le regole di seguito formulate si applicano agli avvocati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo così come definiti dalla Direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.5. Campo di applicazione oggettivo. Senza pregiudizio per la ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili all’interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicano alle attività svolte oltre frontiera dall’avvocato nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività oltre frontiera si intende: a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro; b) le attività dell’avvocato in altro Stato-membro, anche se l’avvocato non sia presente in tale Stato.

1.6. Definizioni. Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato: «Stato-membro di provenienza» significa lo Stato-membro dell’ordine forense cui appartiene l’avvocato; «Stato-membro di ricevimento» significa ogni altro Stato-membro nel quale l’avvocato compie una attività oltre frontiera; «Autorità competente» significa l’organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato-membro interessato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e a esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati.

2. PRINCIPI GENERALI.

2.1. L’indipendenza.

2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull’avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l’imparzialità del giudice. L’avvocato dunque deve evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l’etica professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi.

2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell’attività extragiudiziale che in quella giudiziale, poiché la consulenza fornita dall’avvocato al proprio cliente non ha alcun valore reale se è data per compiacenza o per un interesse personale o sotto l’effetto di una pressione esterna.

2.2. Fiducia e integrità morale. I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà , la probità , la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

2.3. Segreto professionale.

2.3.1. E’ nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve – 19 – l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. E’ per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.

2.3.2. L’avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza nell’ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali.

2.3.4. L’avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell’attività professionale.

2.4. Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi. In applicazione delle leggi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo l’avvocato di uno Stato-membro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell’ordine di uno Statomembro di ricevimento. L’avvocato ha il dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell’esercizio di una specifica attività . Le organizzazioni che fanno parte del C.C.B.E. sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso il segretariato del C.C.B.E., affinché ciascun avvocato possa ottenerne copia.

2.5. Incompatibilità .

2.5.1. Al fine di permettere all’avvocato di esercitare le sue funzioni con l’indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere di partecipare all’amministrazione della giustizia, l’esercizio di alcune attività o funzioni è incompatibile con la professione di avvocato.

2.5.2. L’avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di questo Stato-membro.

2.5.3. L’avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole sulle incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato-membro.

2.6. Pubblicità personale.

2.6.1. L’avvocato ha l’obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale nel paese ove questa è vietata. Peraltro, l’avvocato ha l’obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell’ordine forense cui appartiene glielo permettano.

2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa è ritenuta aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l’avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove è accidentale.

2.7. L’interesse del cliente. Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi. del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.

2.8. Limitazione della responsabilità dell’avvocato nei confronti del cliente. Nella misura in cui il diritto dello Stato-membro di provenienza e il diritto dello Stato-membro di ricevimento l’autorizzino, l’avvocato può limitare le sue responsabilità verso il cliente conformemente alle regole del codice di deontologia alle quali deve sottostare. – 20 –

3. RAPPORTI CON I CLIENTI.

3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente.

3.1.1. L’avvocato non agisce se non su mandato del cliente, a meno che non sia incaricato da altro avvocato che rappresenti il cliente o da un organo competente. L’avvocato deve compiere ogni sforzo ragionevole per assicurarsi dell’identità , della competenza e dei poteri della persona o dell’ente che gli ha conferito il mandato, quando circostanze specifiche rivelino che questa identità è incerta.

3.1.2. L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.

3.1.3. L’avvocato non accetta un incarico se egli sa o dovrebbe sapere che egli non ha la competenza necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che abbia tale competenza. L’avvocato non può accettare un incarico se si trova nell’incapacità di potersene occupare tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni.

3.1.4. L’avvocato che esercita il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico deve assicurarsi che il cliente possa trovare l’assistenza di un collega in tempo utile ad evitare che il cliente possa subire un pregiudizio.

3.2. Conflitto di interessi.

3.2.1. L’avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in uno stesso affare, se vi è un conflitto tra gli interessi di questi clienti o vi sia il rischio serio di un conflitto.

3.2.2. L’avvocato deve astenersi dall’occuparsi degli affari di tutti i clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, quando il segreto professionale rischia di essere violato o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.

3.2.3. L’avvocato non può accettare l’incarico di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da un vecchio cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza da parte dell’avvocato degli affari del vecchio cliente potrebbe avvantaggiare ingiustamente il nuovo.

3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all’associazione in quanto tale e ai singoli associati.

3.3. Patto di quota lite.

3.3.1. L’avvocato non può indicare i propri onorari sulla base di una quota della lite.

3.3.2. II patto di quota lite è una convenzione intercorsa tra l’avvocato e il cliente, prima della conclusione definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base alla quale il cliente si obbliga a versare all’avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore.

3.3.3. Non costituisce un patto di quota lite la convenzione che preveda la determinazione dell’onorario in proporzione al valore della causa di cui l’avvocato è incaricato se ciò è conforme a una tariffa ufficiale o è ammesso dall’autorità competente da cui dipende l’avvocato.

3.4. Determinazione degli onorari. – 21 –

3.4.1. L’avvocato deve informare il proprio cliente di tutto ciò che richiede a titolo di onorario e l’ammontare di esso deve essere equo e giustificato.

3.4.2. Salvo diverso accordo legittimamente intercorso tra l’avvocato e il cliente, il modo di calcolo degli onorari deve essere conforme alle regole dell’ordine dal quale dipende l’avvocato. Se egli è membro di più di un ordine forense, le regole applicabili saranno quelle dell’ordine con il quale i rapporti tra l’avvocato e il cliente presentano il collegamento più stretto.

3.5. Acconti su onorari e spese. Quando l’avvocato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sugli onorari, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima degli onorari e degli esborsi probabili richiesti dalla natura dell’affare. In caso di mancato pagamento dell’acconto richiesto, l’avvocato può rinunciare ad occuparsi dell’affare o ritirarsene, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3.1.4.

3.6. Divisione di onorari con persone che non sono avvocati.

3.6.1. Fatta salva la disposizione che segue, è vietato all’avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo che una associazione tra l’avvocato e l’altra persona sia autorizzata da una legge dello Stato-membro a cui l’avvocato appartiene.

3.6.2. La disposizione di cui all’art. 3.6.1. non si applica alle somme o corrispettivi versati dall’avvocato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato dalla professione, per la presentazione avvenuta quale successore alla clientela di questo collega.

3.7. Risoluzione della lite al costo migliore e beneficio del gratuito patrocinio.

3.7.1. L’avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite.

3.7.2. Quando il cliente può beneficiare del gratuito patrocinio l’avvocato è tenuto a informarlo.

3.8. Fondi dei clienti.

3.8.1. Quando, in un qualsiasi momento, l’avvocato detiene fondi per conto dei clienti o di terzi (di seguito chiamati «Fondi-clienti») egli è tenuto a osservare le seguenti regole:

3.8.1.1. I Fondi-clienti saranno sempre tenuti in un conto aperto presso una banca o presso un istituto analogo riconosciuto dalle autorità pubbliche. Tutti i Fondi-clienti ricevuti da un avvocato devono essere versati in tale conto, salvo il caso di una autorizzazione espressa o implicita del cliente per una diversa destinazione.

3.8.1.2. Ogni conto aperto a nome dell’avvocato e contenente i Fondi-clienti deve precisare nella sua denominazione che i fondi ivi depositati sono detenuti per conto del cliente o dei clienti dell’avvocato.

3.8.1.3. I conti dell’avvocato sui quali vengono versati i Fondi-clienti devono essere costantemente mantenuti almeno nella consistenza pari all’ammontare dei Fondi-clienti detenuti dall’avvocato.

3.8.1.4. I Fondi-clienti devono essere versati ai clienti immediatamente o alle condizioni autorizzate dal cliente stesso.

3.8.1.5. Salvo disposizioni di legge contrarie od ordine della autorità giudiziaria e accordo espresso o implicito con il cliente per il quale viene effettuato il pagamento, sono vietati i pagamenti effettuati. tramite i Fondi-clienti per conto di un cliente a favore di terzi, compresi: – 22 – a) i pagamenti fatti a un cliente o per un cliente con i fondi appartenenti ad un altro cliente; b) il prelevamento degli onorari dell’avvocato.

3.8.1.6. L’avvocato deve tenere un estratto conto completo e preciso di tutte le operazioni compiute attraverso i Fondi-clienti, distinguendo tali Fondi-clienti dalle altre somme detenute, e ha il dovere di esibire l’estratto conto al cliente che ne faccia richiesta.

3.8.1.7. Le autorità competenti degli Stati-membri sono autorizzate a verificare ed esaminare, rispettando il segreto professionale, i documenti relativi ai Fondi-clienti per assicurarsi che le regole fissate siano rispettate e per sanzionare l’inosservanza di tali regole.

3.8.2. Salvo quanto qui di seguito precisato e senza pregiudizio delle regole di cui all’art. 3.8.1.,1’avvocato che detenga Fondi-clienti, a seguito di attività professionale svolta in un altro Stato-membro, deve osservare le regole sul deposito e la contabilità dei Fondi-clienti applicate dall’ordine forense dello Stato-membro di provenienza da cui dipende.

3.8.3. L’avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, d’accordo con le autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e dello Stato-membro di ricevimento, attenersi esclusivamente alle regole dello Stato-membro di ricevimento, senza essere tenuto a osservare le regole dello Stato-membro di provenienza. In questo caso, l’avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che egli osserva le regole applicabili nello Stato-membro di ricevimento.

3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale.

3.9.1. L’avvocato deve essere costantemente assicurato per la propria responsabilità professionale entro un limite ragionevole, tenuto conto della natura e della estensione dei rischi che ciascun avvocato assume nell’attività professionale.

3.9.2. L’avvocato che esercita la sua attività professionale in un altro Stato-membro di ricevimento è sottoposto alle seguenti disposizioni:

3.9.2.1. L’avvocato è tenuto a rispettare le disposizioni riguardanti l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale applicabili nello Stato-membro di provenienza.

3.9.2.2. Quando l’avvocato, che è tenuto a sottoscrivere tale assicurazione nello Stato membro di provenienza, esercita un’attività professionale in uno Stato-membro di ricevimento, deve cercare di ottenere l’estensione di questa assicurazione all’attività professionale svolta in tale altro Stato.

3.9.2.3. Quando le regole dello Stato-membro di provenienza non obbligano l’avvocato a sottoscrivere tale assicurazione o quando l’estensione della assicurazione di cui sopra non sia possibile, l’avvocato deve ugualmente assicurarsi per l’attività professionale svolta in uno Stato-membro di ricevimento a favore dei clienti di tale Stato, in misura almeno pari a quella stabilita per gli avvocati di tale Stato-membro di ricevimento, salva l’ipotesi in cui sia impossibile ottenere tale assicurazione.

3.9.2.4. Nel caso in cui l’avvocato non riesca a ottenere un’assicurazione conforme alle regole di cui sopra, egli deve prendere le misure necessarie per informare i clienti che possano essere interessati.

3.9.2.5. L’avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, con l’accordo delle autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e di quello di ricevimento, uniformarsi esclusivamente alle regole applicabili all’assicurazione per la responsabilità professionale nello Stato-membro di ricevimento. In questo caso, l’avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che la sua assicurazione è conforme alle regole applicabili in tale Stato-membro di ricevimento. – 23 –

4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI.

4.1. Deontologia applicabile all’attività giudiziaria. L’avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato-membro o prende parte a una procedura davanti a tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione.

4.2. Il principio del contraddittorio. L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.

4.3. Rispetto del giudice. Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell’ufficio del giudice, l’avvocato deve difendere il cliente con coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se stesso o su terzi.

4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore. In nessun momento l’avvocato deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore.

4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili. Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro, un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l’arbitro.

5. RAPPORTI TRA AVVOCATI.

5.1. Colleganza.

5.1.1. La colleganza esige rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell’interesse dei clienti e per evitare azioni giudiziarie inutili, ovvero ogni altro comportamento suscettibile di nuocere alla reputazione della professione. Tale colleganza non deve mai porre gli interessi della professione in contrasto con gli interessi del cliente.

5.1.2. L’avvocato deve riconoscere come collega ogni avvocato di ogni altro Stato-membro e deve tenere nei suoi confronti un comportamento solidale e leale.

5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri.

5.2.1. è dovere di ogni avvocato cui si rivolge un collega di un altro Stato-membro di non accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli deve aiutare il proprio collega a entrare in contatto con un avvocato che sia in condizioni di svolgere l’incarico richiesto.

5.2.2. Quando avvocati di due Stati-membri differenti prestano attività congiunta, gli stessi hanno il dovere di tenere conto delle differenze eventualmente esistenti tra i loro sistemi legali, i loro ordini professionali, le loro competenze e i loro obblighi professionali. 5.3. Corrispondenza tra avvocati. 5.3.1. L’avvocato che invia a un collega di un altro Stato-membro una comunicazione che desidera abbia carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell’invio della comunicazione stessa. – 24 –

5.3.2. Nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurarne il carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto.

5.4. Onorari di presentazione.

5.4.1. L’avvocato non può domandare a un altro avvocato o a un terzo qualsiasi né accettare un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso, per avere indirizzato o raccomandato un avvocato a un cliente.

5.4.2. L’avvocato non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un qualsiasi altro compenso, quale contropartita per la presentazione di un cliente.

5.5. Comunicazione con la parte avversa. L’avvocato non può mettersi direttamente in contatto,. nel trattare una determinata questione, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che questo collega gli abbia dato il suo consenso, e con l’obbligo di tenerlo informato.

5.6. Sostituzione d’avvocato (1). (1) Questo articolo è stato soppresso nell’assemblea del 5 dicembre 2002.

5.7. Responsabilità pecuniaria. Nelle relazioni professionali tra avvocati appartenenti a ordini forensi di differenti Stati-membri, l’avvocato che, non limitandosi a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente, affida un incarico a un corrispondente o lo consulta, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e delle anticipazioni dovuti al collega straniero. Tuttavia gli avvocati interessati possono, all’inizio dei loro rapporti, prendere accordi particolari a questo riguardo. Inoltre, l’avvocato può, in qualsiasi momento, limitare il suo impegno personale all’ammontare degli onorari, delle spese e delle anticipazioni maturati prima della comunicazione al collega straniero della sua decisione di declinare ogni responsabilità per il futuro.

5.8. Formazione dei giovani avvocati. Al fine di rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli avvocati dei differenti Stati-membri, nell’interesse dei clienti, è necessario incoraggiare l’acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi e delle regole procedurali applicabili nei differenti Stati-membri. A questo scopo, l’avvocato prenderà in considerazione la necessità di formare i giovani colleghi di altri Stati membri, nel quadro dell’obbligazione professionale di assicurare la formazione dei giovani.

5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti Stati-membri.

5.9.1. Quando un avvocato ritiene che un collega di un altro Stato-membro abbia violato una regola deontologica, deve attirare l’attenzione del collega su questo punto.

5.9.2. Quando una qualsiasi contestazione personale di natura professionale insorga tra avvocati di differenti Stati-membri, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente.

5.9.3. Prima di intraprendere una procedura contro un collega di un altro Stato-membro, in relazione alle contestazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.9.1. e 5.9.2., l’avvocato deve informare gli ordini professionali da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di interporre i loro uffici per una composizione amichevole.